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L'Antenna nel condominio
Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l'art. 231 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell'edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell'utenza il diritto all'installazione dell'antenna sulla terrazza dell'edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento dell'antenna, che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell'antenna non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all'utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell'antenna. Cass. Civ., 24 marzo 1994, n. 2862.
Il diritto riconosciuto dall'art. 232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all'informazione e, pertanto, va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di valutazione pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative rientrano fra quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla competenza per valore del tribunale, dell'art. 9. secondo comma, c.p.c. Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139.
E' tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso l'appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un'antenna televisiva sul tetto dell'edificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest'ultimo. Pret. civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989, in Arch. loc. e cond. 1990, 801.
L'inquilino di un immobile condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione sul terrazzo di copertura dello stabile (sia comune sia di proprietà esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le attività necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto - tutelabile in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c. - compete, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato (conduttore o comodatario) dell'alloggio. Trib. civ. Palermo, 13 maggio 1991, in Rass. equo can. 1991, 370.
Gli art. 1 e 3 l. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l'art.231 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell'edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell'utenza il diritto all'installazione dell'antenna sulla terrazza dell'edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento dell'antenna, che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell'antenna non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all'utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell'antenna. Cass. civ. sez. II, 24 marzo 1994, n. 2862. Giust. civ. Mass. 1994, 383 (s.m.). Arch. loc. 1994, 531 nota (MAGLIA). Riv. giur. edilizia 1994, I, 955.
Poiché per il principio generale dell'art. 1112 c.c. l'uso della cosa comune è sempre consentito purché non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, l'installazione di antenne e di "aerei esterni" sulle parti comuni dello stabile è sempre consentita nel rispetto di tali condizioni e non alla sola ricezione essendo aperto a tutti i cittadini l'esercizio concreto della facoltà prevista dall'art. 21 cost. Tribunale Roma 16 settembre 1980, Foro pad. 1980, I, 332.
Ricetrasmittenti per radioamatori
Il diritto di antenna spettante ad ogni singolo condomino, quale diritto soggettivo di natura personale ad installare sulle parti comuni dell'edificio condominiale un'antenna per la ricezione dei programmi radiotelevisivi, si estende anche alle antenne ricetrasmittenti per lo svolgimento di un'attività professionale. E', però, precluso al condominio installare sulle parti comuni dell'edificio (nella specie lastrico solare condominiale) un'antenna di dimensioni e struttura tali da attrarre, anche in parte, la cosa comune nella sua sfera di disponibilità esclusiva. Tribunale Taranto, 20 gennaio 1998.
Ricetrasmittente per radioamatori
La fonte dell'obbligo del convenuto condominio di sopportare, e del corrispondente diritto del condominio d'installare sul tetto dell'edificio un'antenna ricetrasmittente per radioamatori, può essere ravvisata sia nelle disposizioni di cui alla l. n. 554 dell 1840 che prevede l'obbligo di "non opporsi" all'installazione di aerei e di cui al D.P.R. 29 marzo 1976 n. 156 che all'art. 397 disciplina la possibilità d'installare antenne di ricezione di servizi di radiodiffusione in forza del ricorso all'analogia che le norme suddette consentono a causa della loro natura di "ius" universale, sia nella norma di cui l'art. 21 cost. che tutela la libera manifestazione del pensiero, norma alla quale deve riconoscersi senza dubbio il carattere precettivo. Tribunale Casale Monferrato, 5 dicembre 1994.
Innovazioni
Il tema di condominio, deve considerarsi innovazioni, come tale soggetta alle limitazioni di cui l'art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma soltanto quella che alteri l'entità o la destinazione della cosa stessa con conseguente incidenza sull'interesse di tutti i condomini, mentre non possono ritenersi innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune, che non ne portino alterazione o modificazione e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condominio che abbia attuato la modifica. (Nella specie, è stata ritenuta lecita l'installazione di antenna televisiva trasmittente sul balcone di un singolo appartamento, non diversa per forma dalle comuni antenne riceventi). Tribunale Roma 27 ottobre 1980.
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