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Pillole di condominio n. 3 - Le scale
MANUTENZIONE: Se il regolamento non prevede nulla, le spese di manutenzione, compresa l’imbiancatura, devono essere ripartite tra tutti i condomini, secondo il criterio dettato dall’articolo 1124 del C.C.: per metà in base ai millesimi e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza dei piani dal suolo. Si segue questo criterio anche nel caso in cui la manutenzione sia necessaria solo in una parte delle scale(Cassazione 6/11//86 numero 6499 e 19/2/93 numero 2018). Pari criterio deve applicarsi per le scale di servizio in quanto potenzialmente in uso a tutti i condomini. Se però l’intervento di manutenzione è causato da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare o da una terrazza, alla spesa devono concorrere l’utilizzatore esclusivo del lastrico, per un terzo, e il condominio per gli altri 2/3 (Tribunale di Roma 6/6/90).
PULIZIA E ILLUMINAZIONE: Le spese di illuminazione e pulizia vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà (articolo 1123), Anche se la Cassazione(5081 del 30/5/90) ha stabilito che pure in questo caso si utilizza l’articolo 1124. NEGOZI: I negozi anche se hanno accesso direttamente dalla strada, sono tenuti al pagamento delle spese di manutenzione, pulizia e illuminazione di scale e ingresso(Cassazione 5/2/79 numero 761). L’assemblea può comunque deliberare un concorso alle spese minore in considerazione del minor uso(Cassazione 16/7/81 numero 4646).
MODIFICHE E ADDETTI: Se il regolamento non stabilisce nulla, il criterio di ripartizione della spesa può essere modificato dall’assemblea (in seconda convocazione), con il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno 334 millesimi. Quanto all’addetto alle pulizie, in mancanza di un contratto che dimostri in maniera inequivocabile che le parti hanno inteso dar vita ad un rapporto di lavoro autonomo(attenzione, ciò che conta, però, non è la forma del contratto ma l’effettiva volontà delle parti), i giudici sono propensi a considerare questo tipo di rapporto come lavoro subordinato. Nel dubbio, dunque, è opportuno regolarizzare tempestivamente la posizione assicurativa del lavoratore perché le conseguenze economiche dell’eventuale infortunio che dovesse occogliergli ricadrebbero sul condominio. (Tutto Condominio cds 18/6/96)
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