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Condomino portatore di handicap
Il condomino portatore di handicap ha diritto di installare a proprie spese un ascensore nella gabbia scale dell'edificio condominiale, utilizzando in tal caso, ai sensi dell'art. 1120 c.c., la cosa comune senza alterarne la destinazione ed impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, dovendosi peraltro contemperare l'eventuale sacrificio degli altri condomini (derivante dall'occupazione dell'"angolo morto" dell'androne per l'installazione della piattaforma dell'ascensore e dell'utilizzazione della tromba d'aria per il suo scorrimento verticale) con l'interesse, di natura prioritaria dell'handicappato ad una vita sociale e di relazione agevolata, nello spirito della legislazione vigente in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e secondo il criterio dell'equo contemperamento dei contrapposti interessi. Trib. Foggia, 29 giugno 1991, Giust. civ., 1991, I, 3089.
Al portatore di handicap non comporta alcuna azione di condanna ad un "facere", nei confronti del condominio ove è situata la sua abitazione, avente ad oggetto l'attuazione delle opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche dello stabile, bensì un'azione di accertamento del proprio diritto ad eseguire a proprie spese le opere necessarie all'abbattimento delle predette barriere (costituite nel caso di specie, dalle scale, che si proponeva di superare attraverso l'installazione di un ascensore). La normativa concernente l'abbattimento delle barriere architettoniche è applicabile non solo relativamente a quei soggetti che presentino difficoltà di deambulazione, ma anche a coloro, quali le persone anziane, che pur non essendo affetti da menomazioni motorie, si trovino comunque in minorate condizioni fisiche. Pret. Roma, 15 maggio 1996, Arch. loc., 1996, 564
L'art. 2 l. 9 gennaio 1989 n. 13, recante norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, che prevede la possibilità per l'assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell'art. 1136 comma 2 e 3 c.c. in deroga all'art. 1120 comma 1, che richiama l'art. 1136 comma 5, e quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate, dispone tuttavia che resta fermo il disposto dell'art. 1120 comma 2, il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità secondo l'originaria costituzione della comunione. Ne deriva che a maggior ragione sono nulle le delibere che ancorché adottate a maggioranza al fine indicato siano lesive dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali avevano dichiarato la nullità della deliberazione adottata a maggioranza in base all'art. 2 legge n. 13 del 1989 cit., di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di un condomino portatore di handicap, che comportava peraltro un sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare di altro condomino sito a piano terra). Cass civ., sez. II, 25 giugno 1994, n. 6109.
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