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La Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 296) ha disposto un nuovo obbligo di “sostituto d’imposta” a carico del Condominio (Articolo 1, comma 43).
Di cosa si tratta
La norma in oggetto prevede che sia il Condominio, in qualità di "sostituto d'imposta", ad eseguire una ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. La ritenuta deve essere obbligatoriamente operata dal Condominio al momento del pagamento dei corrispettivi. Laddove il Condominio sia gestito da un Amministratore, sarà quest'ultimo a rispondere dell'obbligo in oggetto.
Corrispettivi a cui applicare la ritenuta del 4%
Secondo quanto prescritto dalla norma sono da assoggettare a ritenuta le somme corrisposte a tutti quei fornitori del Condominio che prestano servizi od opere in forza di un contratto di appalto, incluse lavorazioni/riparazioni/manutenzioni atte ad assicurare l’efficiente funzionamento degli impianti ascensori. La ritenuta è da applicare al solo imponibile IVA.
Entrata in vigore e momento di applicazione della ritenuta
La norma è entrata in vigore il 1° Gennaio 2007. Ciò obbliga il Condominio ad operare la ritenuta su ogni pagamento eseguito a partire da tale data, indipendentemente dal fatto che il medesimo pagamento si riferisca ad una fattura emessa in data antecedente alla suddetta (es.: 2006, 2005, 2004). L’obbligo dell’effettuazione della ritenuta scatta al momento del pagamento. Il fornitore si vedrà ricevere così il corrispettivo al netto della medesima ritenuta.
Cliccando sul link è possibile visionare per intero il testo della norma:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Art. 1, comma 43
Il 7 febbraio 2007 è stata inoltre pubblicata una circolare che chiarisce in buona parte la novità introdotta dalla norma:
Cicolare 7e del 7 febbraio 2007
Istituzione dei Codici Tributo
Con la Risoluzione Ministeriale n. 19 del 5 febbraio 2007, sono stati istuiti i Codici Tributo che il sostituto d'imposta Condominio dovrà utilizzare per il versamento (tramite modello F24) delle ritenute effettuate ai sensi dell'art. 25-ter del DPR 600/73 (il primo appuntamento per tale versamento è quello del 16 febbraio 2007, per ritenute effettuate sui pagamenti eseguiti in gennaio 2007).
I Codici Tributo in questione sono i seguenti:
1020, per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti corrisposti a fornitori percettori di redditi assoggettati ad IRES (quindi tutte le società di capitale ed altri enti con personalità giuridica quali, ad esempio, Spa, Srl, Sapa, Scarl, etc.)
1019, per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti corrisposti a fornitori percettori di redditi assoggettati ad IRPEF (quindi tutte le società personali quali, ad esempio, Sas, Snc, Sdf, nonché ditte ed imprenditori individuali).
Per maggiori dettagli, è possibile di seguito visionare il testo integrale della risoluzione in questione:
RM 19 del 5/2/2007
Domande & Risposte
Le somme dovute dal condominio a terzi a fronte di fatture per addebito di spese legali, interessi di mora, di dilazione ecc. sono soggette a ritenuta del 4%?
Se si considera in senso letterale la norma, si deduce che solo su corrispettivi veri e propri, cioè strettamente connessi alle sole "...prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi" vi è l'obbligo di applicare la ritenuta del 4%. In altre parole, sono esclusi da tale obbligo i pagamenti dovuti dal condominio a fornitori per riaddebito di somme a titolo di spese legali, interessi di mora, penalità o altro non avente strettamente natura di "corrispettivo".
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